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Per l'attuazione delle attivita' di cui al precedente articolo, il Ministro per i lavori pubblici potra' avvalersi, oltre che di enti scientifici, universitari o professionali, anche di singoli esperti ovvero provvedervi in amministrazione diretta.
Testo in vigore dal 18 luglio 1960 al 22 dicembre 2008
