Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 marzo 1962 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, puo', con propri decreti, fissare nuovi termini, con scadenza non oltre il 15 aprile 1961, per l'ultimazione dei lavori per l'attuazione dei piani regolatori o di ampliamento degli abitati colpiti dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati approvati ai sensi e per gli effetti degli articoli 115 e seguenti del testo unico, approvato con decreto-legge luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e degli articoli 6, 7 e 8 del regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582, e successive modificazioni, ed abbiano avuto effettivo inizio.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 gennaio 1962, n. 25

1

La L. 25 gennaio 1962, n. 25 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine stabilito dagli articoli 1 e 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 2467, e' prorogato al 15 aprile 1966."

Testo in vigore dal 2 marzo 1962 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 marzo 1962

Confronto con la versione in vigore dal 3 gennaio 1953 al 2 marzo 1962.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 25 gennaio 1962, n. 25

    La L. 25 gennaio 1962, n. 25 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine stabilito dagli articoli 1 e 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 2467, e' prorogato al 15 aprile 1966."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-12-11;2467~art1 · fonte del testo