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Il termine di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438, per l'esercizio, da parte della Direzione generale dell'aviazione civile, delle attribuzioni conferite ai sensi delle disposizioni previste nel citato decreto ai compartimenti di traffico aereo, gia' prorogato al 31 dicembre 1968, per effetto della legge 22 giugno 1967, n. 490, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1973.
Testo in vigore dal 16 febbraio 1970 al 22 dicembre 2008
