[1]Il Governo del Re - sentiti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti - provvedera' a formare ed approvare, con le integrazioni e con gli emendamenti riconosciuti opportuni, i testi unici coordinati delle disposizioni di legge e di regolamento, concernenti l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato, in vigore a norma del R. decreto 22 maggio 1924, n. 786, e successive disposizioni, e della presente legge, dopo aver udita una Commissione di tre senatori e tre deputati, nominati dai presidenti delle rispettive Assemblee.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 1° maggio 1930 - Anno VIII

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Mosconi.

[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo vigente dal 5 maggio 1930

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urn:nir:stato:legge:1930-05-01;450~art2 · fonte del testo