Alle spese da erogarsi dai funzionari delegati sara' provveduto, in sostituzione dei mandati di anticipazione e a disposizione ora in uso, e con effetto dal prossimo esercizio finanziario, mediante ordini di accreditamento sui quali i funzionari stessi disporranno i pagamenti con titoli intestati ai creditori, ovvero, nei limiti autorizzati, i prelevamenti a proprio favore, per i pagamenti da eseguire direttamente.

Testo vigente dal 5 maggio 1930

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urn:nir:stato:legge:1930-05-01;450~art1 · fonte del testo