[1]Il Governo del Re e' autorizzato ad emanare tutti i provvedimenti che ritenga necessari per l'attuazione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 29 gennaio 1934 - Anno XII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI
[6]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Testo vigente dal 20 febbraio 1934
