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Le assicurazioni e le riassicurazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere a norma degli articoli 1, 2, 8 e 12 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, oltre ai casi di rischio gia' previsti, possono essere estese al rischio di cambio. Dalla garanzia del rischio di cambio sono esclusi i crediti a breve termine.

Testo in vigore dal 23 maggio 1973 al 11 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;221~art1 · fonte su Normattiva