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I mutui con contributo dello Stato da contrarsi ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, con la Cassa depositi e prestiti dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, previste dalla, legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, per la costruzione, il completamento o l'ampliamento di ospedali, sono garantiti dallo Stato. La medesima disposizione si applica ai mutui contratti dalle Istituzioni di assistenza e beneficenza in base al disposto del quinto comma dell'art. 4 della citata legge 3 agosto 1949, n. 589, modificato con l'art. 1 della, legge 9 agosto 1954, n. 649. La concessione del contributo comporta la garanzia di cui al comma precedente. I relativi decreti del Ministero dei lavori pubblici sono comunicati al Ministero del tesoro.

Testo in vigore dal 20 agosto 1955 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1955-08-04;723~art1 · fonte del testo