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Le Istituzioni di assistenza e beneficenza, che abbiano ottenuto mutui garantiti dallo Stato ai sensi del precedente art. 1, sono tenute ad affidare il servizio di tesoreria ad una delle aziende di credito previste dall'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 20 agosto 1955 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-08-04;723~art2 · fonte del testo