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In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente art. 1, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte delle predette Istituzioni di assistenza e beneficenza alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo preventivo di escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, provvedera' ad eseguire il pagamento delle rate scadute aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa depositi e prestiti in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario.

Testo in vigore dal 20 agosto 1955 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-08-04;723~art3 · fonte del testo