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Ai fini di quanto disposto al precedente articolo, l'intendente di finanza del luogo ove ha sede l'Istituzione di beneficenza e' autorizzato a prelevare dal tesoriere della Istituzione stessa, sulle somme di spettanza di questa, quelle corrispondenti alle annualita' di ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato scadute e non pagate. Il prelevamento e' fatto con mandato di ufficio emesso dall'intendente di finanza, che costituisce titolo valido di liberazione del tesoriere verso l'ente debitore.
Testo in vigore dal 20 agosto 1955 al 16 dicembre 2010
