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Sulla base delle indicazioni fornite con il rendiconto approvato ai sensi dell'articolo precedente, la societa' concessionaria predisporra' il piano finanziario relativo alla gestione dell'intero sistema aeroportuale, nei termini di cui all'articolo 5, n. 5), della presente legge. Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, provvede con decreto all'approvazione del piano finanziario.
Testo in vigore dal 30 novembre 1973 al 25 gennaio 1978
