Gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 10 novembre 1973, n. 755, sono abrogati. E' altresi' risolta di diritto la convenzione stipulata in data 26 giugno 1974, n. 2819, tra il Ministero dei trasporti e la societa' "Aeroporti di Roma - Societa' per la gestione del sistema aeroportuale della capitale p.a.", ed approvata con decreto del Ministro per i trasporti in data 1 luglio 1974. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per la difesa, sara' modificata, con atto aggiuntivo, la convenzione n. 2820 stipulata tra il Ministero dei trasporti e la Societa' aeroporti di Roma in data 26 giugno 1974 ed approvata con decreto interministeriale del 1° luglio 1974.

Testo vigente dal 10 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-21;985~art1 · fonte su Normattiva