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In ordine al piano finanziario, approvato a norma dell'articolo precedente, sara' determinato con legge lo eventuale contributo a carico dello Stato, da corrispondere alla societa' concessionaria nella misura necessaria a coprire i costi di costruzione, compresi i relativi oneri finanziari, dedotti gli introiti previsti per l'intero periodo di concessione, al netto delle spese di esercizio, cosi' da assicurare l'equilibrio economico dell'iniziativa.
Testo in vigore dal 30 novembre 1973 al 25 gennaio 1978
