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Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per le finanze, provvedera' a concedere, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla societa' di cui all'articolo 2, la progettazione e la costruzione di una nuova aerostazione e relativi piazzali e pertinenze nell'aeroporto intercontinentale "Leonardo da Vinci" di Roma-Fiumicino, da adibire al traffico della societa' AlItalia-Linee aree italiane e delle altre compagnie di navigazione aerea italiane assistite dalla societa' medesima. Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentita la societa' concessionaria, potra' autorizzare le compagnie di navigazione aerea straniere assistite dalla societa' AlItalia ad operare nella nuova aerostazione.
Testo in vigore dal 30 novembre 1973 al 25 gennaio 1978
