Art. 11

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I componenti delle commissioni tributarie durano in carica nella stessa commissione non oltre nove anni e sono nominati con precedenza sugli altri disponibili, in posti che si rendono vacanti in altre commissioni secondo i criteri di valutazione ed i punteggi ((di cui alle tabelle E ed F)) ed a parita' di punteggio secondo la maggiore anzianita' di eta'. I componenti delle commissioni tributarie cessano dall'incarico in ogni caso al compimento del settantacinquesimo anno di eta'. ((3. I componenti delle commissioni tributanrie provinciali possono essere nominati, dopo cinque anni di attivita' nelle stesse, in posti vacanti nelle commissioni tributarie regionali, anche in deroga alla previsione di cui all'articolo 5, con precedenza su altri disponibili, secondo i criteri e i punteggi di cui alle tabelle E ed F ed a parita' di punteggio secondo la maggiore anzianita' di eta')) La nomina a componente di commissione tributaria non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.

Testo vigente dal 1 gennaio 2002 al 28 febbraio 2002 · versione 13 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545~art11 · fonte su Normattiva