Art. 11

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I componenti delle commissioni tributarie durano in carica nella stessa commissione non oltre nove anni e sono nominati con precedenza sugli altri disponibili, in posti che si rendono vacanti in altre commissioni secondo i criteri di valutazione ((ed i punteggi di cui alla tabella F)) ed a parita' di punteggio secondo la maggiore anzianita' di eta'. I componenti delle commissioni tributarie cessano dall'incarico in ogni caso al compimento del settantacinquesimo anno di eta'. I componenti delle commissioni tributarie provinciali possono essere nominati, dopo cinque anni di attivita' nelle stesse, in posti vacanti nelle commissioni tributarie regionali, con precedenza su altri disponibili, secondo i criteri ed i punteggi di cui alla tabella F ed a parita' di punteggio secondo la maggiore anzianita' di eta'. La nomina a componente di commissione tributaria non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.

Testo vigente dal 27 marzo 1993 al 1 gennaio 2002 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545~art11 · fonte su Normattiva