Art. 26

Il consiglio di presidenza delibera con la presenza di almeno quattro componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e a voto palese; in caso di parita' prevale il voto del presidente. Le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto, se riguardano persone o su richiesta di almeno due componenti presenti.

Testo vigente dal 13 gennaio 1993 al 1 gennaio 2027 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545~art26 · fonte su Normattiva