Art. 18

Il Consiglio regionale procede, come primo suo atto, alla costituzione dell'Ufficio di presidenza, con la elezione del Presidente, di due vicepresidenti e di segretari, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento interno del Consiglio. L'elezione del Presidente ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio; dopo la seconda votazione e sufficiente la maggioranza relativa, dei voti validi espressi. Subito dopo la costituzione dell'ufficio di Presidenza, i consiglieri regionali sono assegnati a Commissioni permanenti istituite, a norma di regolamento, per il preventivo esame dei disegni di legge.

Testo vigente dal 1 febbraio 1963, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1~art18 · fonte su Normattiva