Art. 4
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 2011 al 16 settembre 2022. Leggi il testo vigente →
I giudici delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra:
- a)i magistrati ordinari, ((amministrativi, militari e contabili)), in servizio o a riposo, e gli avvocati e procuratori dello Stato, a riposo;
- b)i dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche in servizio o a riposo che hanno prestato servizio per almeno dieci anni, di cui almeno due in una qualifica alla quale si accede con la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o altra equipollente;
- c)gli ufficiali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo prestato per almeno dieci anni;
- d)coloro che sono iscritti negli albi dei ragionieri e dei periti commerciali ed hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;
- e)coloro che, in possesso del titolo di studio ed in qualita' di ragionieri o periti commerciali, hanno svolto per almeno dieci anni, alle dipendenze di terzi, attivita' nelle materie tributarie ed amministrativo-contabili;
- f)coloro che sono iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili ed hanno svolto almeno cinque anni di attivita';
- g)coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento in materie giuridiche, economiche o tecnico-ragionieristiche ed esercitato per almeno cinque anni attivita' di insegnamento;
- h)gli appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 5;
- i)coloro che hanno conseguito da almeno due anni il diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio;
- l)gli iscritti negli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti edili, dei periti industriali, e dei periti agrari che hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni.
Testo vigente dal 17 luglio 2011 al 16 settembre 2022 · versione 22 su Normattiva