Contenzioso tributario - Commissioni tributarie - Formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti - Nomina del relatore e assegnazione dei ricorsi - Denunciata lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge - Asserita violazione dei principi del giusto processo, del diritto di difesa, nonché dei principi di uguaglianza e di tutela della dignità sociale, dell'onore e del lavoro degli operatori della giustizia tributaria - Erronea indicazione delle norme oggetto di censura - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e degli artt. 26 e 30 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, 35, 54 e 111 della Costituzione, nella parte in cui nel disciplinare la composizione dei collegi, l'assegnazione dei ricorsi e la nomina del relatore, riconoscerebbero al presidente delle commissioni tributarie una discrezionalità assoluta. Posto che tutte le disposizioni censurate presuppongono il riferimento all'art. 24, comma 1, lettera f ), del medesimo d.lgs. n. 545 del 1992, che, nell'elencare le attribuzioni del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, dispone che quest'ultimo stabilisce «i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti», criteri sulla base dei quali deve avere luogo sia la composizione delle sezioni, sia la composizione - all'interno delle sezioni - dei collegi giudicanti, ad opera del presidente delle commissioni tributarie, nonché l'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni e la nomina del relatore, la questione avrebbe dovuto avere ad oggetto in primo luogo l'art. 24, comma 1, lettera f ), del d.lgs. n. 545 del 1992; l'omessa denuncia di tale norma, che è quella sulla quale si basano tutte le altre, si risolve nell'incompleta e, dunque, erronea indicazione delle norme oggetto di censura e comporta la manifesta inammissibilità della questione. - V. ordinanze n. 210/2006, n. 96/2004 e n. 417/2001.
Riguarda ancheart. 26 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.art. 30 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Giurisdizione tributaria - Trattamento economico dei giudici tributari - Denuncia dell'intera disciplina - Questione prospettata in via subordinata - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale di tutte le norme che regolano gli organi di giurisdizione tributaria e, in particolare, degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, nella parte in cui attribuisce al Ministro delle finanze il potere di determinare il trattamento economico dei giudici tributari e quello di provvedere al pagamento dei relativi compensi mensili, per avere le disposizioni impugnate oggetti eterogenei e privi di quella reciproca connessione, necessaria per la valida introduzione del giudizio di legittimità costituzionale. - Per la inammissibilità della questione nel caso di impugnazione di norme tra loro eterogenee, si veda la sentenza n. 263/1994. M.R.
sentenza 81/2001massima n. 26120 Riguarda ancheart. 4 Giurisdizione tributariaart. 3 Giurisdizione tributariaart. 1 Giurisdizione tributariaart. 5 Giurisdizione tributariaart. 2 Giurisdizione tributaria