Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Giurisdizione tributaria - In genere - Ordinamento e organizzazione della giustizia tributaria - Composizione delle corti di giustizia tributaria di secondo grado - Denunciata violazione del principio di autonomia, indipendenza e imparzialità dei giudici - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 124001).
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia, in riferimento all’art. 106 Cost., degli artt. 1-bis; 8, comma 1; 9, commi 2 e 2-bis; e 11, comma 1, del d.lgs. n. 545 del 1992, che disciplina la composizione delle Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado. Le censure ipotizzano la lesione dell’autonomia e dell’indipendenza dei giudici tributari, sub specie di asserita perdita di serenità e turbamento psicologico del magistrato a causa dell’eccessiva ingerenza del Ministero dell’economia e delle finanze nella gestione della giustizia tributaria; tuttavia non si ravvisa in concreto quella situazione di effettiva interferenza sulle condizioni di indipendenza e terzietà nel decidere tale da condizionare strutturalmente e funzionalmente lo ius dicere del giudice tributario.
Riguarda ancheart. 1-bis Giurisdizione tributariaart. 8 Giurisdizione tributariaart. 11 Giurisdizione tributaria
Giurisdizione tributaria - In genere - Ordinamento e organizzazione della giustizia tributaria - Procedure di interpello e di concorso, nonché per la nomina dei magistrati e giudici tributari - Assegnazione della competenza al MEF - Denunciata violazione dei principi di indipendenza e inamovibilità del giudice, e di buon andamento dell'organizzazione dei pubblici uffici - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 124001).
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in riferimento agli artt. 97, primo comma, 101, secondo comma, 104, 108, 110 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 1, CEDU, dell’art. 1, comma 10, della legge n. 130 del 2022 e degli artt. 1-bis; 4, 4-bis, 4-ter; 4-quater e 9 del d.lgs. n. 545 del 1992, che disciplina la competenza del Ministro dell’Economia e Finanze in merito alle procedure di interpello e di concorso, nonché per la nomina dei magistrati e giudici tributari. L’oggetto del giudizio a quibus riguarda controversie tra l’Agenzia delle entrate e privati afferenti alla debenza del contributo unificato, che nulla hanno a che vedere con il compenso, la nomina, la promozione dei giudici tributari, i poteri del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, il sistema elettorale del medesimo Consiglio, le sanzioni disciplinari e la partecipazione ai collegi da parte dei giudici onorari. Peraltro, neppure si profila il pericolo di una sostanziale sottrazione delle disposizioni censurate al controllo di legittimità costituzionale, essendo agevole ipotizzare altre sedi in cui le medesime questioni potrebbero trovare una ben più pertinente ragion d’essere. Difatti, la normativa in esame potrebbe essere eventualmente sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953, nel corso di un giudizio instaurato dinanzi alla competente autorità giurisdizionale.
Riguarda ancheart. 1 legge 130/2022art. 1-bis Giurisdizione tributariaart. 4 Giurisdizione tributariaart. 4-bis Giurisdizione tributariaart. 4-ter Giurisdizione tributariaart. 4-quater Giurisdizione tributaria
Giurisdizione tributaria - In genere - Ordinamento e organizzazione della giustizia tributaria - Gestione dei concorsi per l'accesso alla magistratura tributaria, variazioni della dotazione organica dei giudici tributari e del personale amministrativo, assunzioni di personale, comandi e distacchi, mobilità, trasferimenti, premi di produttività; gestione delle attività degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e del consiglio di presidenza, nonché del sistema informativo della giustizia tributaria e del processo tributario telematico - Denunciata irragionevolezza, violazione dei principi di buon andamento, indipendenza e imparzialità dei giudici e del principio convenzionale in tema di equo processo - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 124001).
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4-ter; 4-quater; 9, 32, 36 e 37 del d.lgs. n. 545 del 1992, e dell’art. 20, commi 2-bis e 2-ter, del d.l. n. 44 del 2023, come conv., sollevate dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, in riferimento agli artt. 3, 97, 101, secondo comma, 104, 108, 110, 111, nonché 10, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 47 CDFUE, che attribuisce al MEF: la gestione dei concorsi per l’accesso alla magistratura tributaria; il compito di determinare le variazioni della dotazione organica dei giudici tributari e del personale amministrativo, le assunzioni di personale, i comandi e i distacchi, le mobilità, i trasferimenti, i premi di produttività; il servizio automatizzato per la gestione delle attività degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e del consiglio di presidenza incardinato presso il centro informativo del Dipartimento delle entrate; le funzioni di spettanza statale nel settore della gestione e dello sviluppo del sistema informativo della giustizia tributaria e del processo tributario telematico, lasciando i presidenti di Corte di Giustizia Tributaria privi di adeguate leve gestionali. L’oggetto del giudizio a quo riguarda una controversia tra l’Agenzia delle entrate e un privato afferente alla debenza dell’imposta sul valore aggiunto, che nulla ha a che vedere con le questioni sollevate. Peraltro, neppure si profila il pericolo di una sostanziale sottrazione delle disposizioni censurate al controllo di legittimità costituzionale, essendo agevole ipotizzare altre sedi in cui le medesime questioni potrebbero trovare una ben più pertinente ragion d’essere. Difatti, la normativa in esame potrebbe essere eventualmente sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953, nel corso di un giudizio instaurato dinanzi alla competente autorità giurisdizionale.
Riguarda ancheart. 4-ter Giurisdizione tributariaart. 4-quater Giurisdizione tributariaart. 32 Giurisdizione tributariaart. 36 Giurisdizione tributariaart. 37 Giurisdizione tributariaart. 20 d.l. 44/2023