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I candidati non inclusi nella graduatoria dei vincitori dei concorsi ordinari generali per titoli ed esami a posti di maestro elementare indetti dai Provveditori agli studi secondo le norme dell'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, modificato dall'ultimo comma dell'art. 9 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, i quali abbiano raggiunto la votazione complessiva di punti 105 su 175, con una media di almeno sette decimi nelle prove di esame e non meno di sei decimi in ciascuna di esse, saranno assunti in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 1950-51, nell'ordine di merito, determinato dalla votazione complessiva, e Ano ad esaurimento, nel limite di un quinto dei posti che risultino vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico, nelle rispettive Province.

Testo in vigore dal 6 giugno 1950 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1950-05-09;281~art1 · fonte del testo