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Gli insegnanti di ruolo e quelli non di ruolo, nonche' i presidi di scuola media, che abbiano prestato servizio, in Italia o all'estero, in almeno due degli anni scolastici dal 1961-62 al 1967-68 incluso con qualifica non inferiore a "valente" negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria nonche' gli insegnanti elementari laureati, di ruolo nella scuola elementare statale, che abbiano superato il periodo di prova e che nell'ultimo biennio abbiano riportato qualifica non inferiore a "distinto", possono chiedere l'assunzione nel ruolo ordinario dei professori delle scuole secondarie statali di secondo grado, limitatamente alle materie d'insegnamento per le quali risultino in possesso del titolo di abilitazione. Limitatamente alle cattedre delle scuole secondarie di secondo grado, che vengono istituite nei convitti nazionali a norma della legge 9 marzo 1967, n. 150 i benefici della presente legge si applicano anche agli insegnanti abilitati delle scuole interne dei convitti nazionali che nell'anno scolastico 1966-67 si siano trovati in servizio nelle medesime scuole da almeno tre anni scolastici. Gli stessi benefici si applicano al personale dei ruoli direttivi dei convitti nazionali fornito della prescritta abilitazione. Gli insegnanti di cui ai commi secondo e terzo vengono assunti in ruolo dopo l'esaurimento delle graduatorie compilate per ciascuna classe di concorso in attuazione dell'articolo 8 della legge 9 marzo 1967, n. 150. Per gli insegnanti ex-combattenti ed assimilati e i perseguitati politici e razziali il periodo di servizio previsto dal presente articolo e' ridotto ad un anno.
Testo in vigore dal 26 aprile 1968 al 16 dicembre 2010
