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Sono istituite cattedre di ruolo ordinario di lingua e letteratura straniera nei ginnasi, negli istituti magistrali, negli istituti tecnici e per geometri, negli istituti tecnici agrari, industriali, e, limitatamente alla prima lingua, negli istituti tecnici a indirizzo commerciale e mercantile. Sono altresi' istituite le cattedre necessarie per le prime due classi degli istituti tecnici, del liceo scientifico e per la classe di collegamento dell'istituto magistrale. Le cattedre di lingua straniera di cui al primo comma del presente articolo sono istituite per ogni due corsi di ginnasio, di istituto magistrale, e, limitatamente alla prima lingua, di istituto tecnico a indirizzo commerciale e mercantile, ogni tre corsi di istituto tecnico agrario, di istituto tecnico industriale e di istituto tecnico per geometri. Il Ministro per la pubblica istruzione con propri decreti determina la formazione delle cattedre di cui al presente articolo. Le abilitazioni di cui alle tabelle A IV/f, A IV/i, A IV/s e A IV/i, relative all'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole secondarie, sono da considerarsi valide per l'insegnamento della prima lingua straniera negli istituti tecnici commerciali e a tipo mercantile per l'insegnamento della lingua straniera negli istituti tecnici per geometri, agrari, femminili, per i ginnasi e per gli istituti magistrali
Testo in vigore dal 26 aprile 1968 al 16 dicembre 2010
