Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 aprile 1968 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Gli insegnanti di cui al precedente articolo 1 e, limitatamente alle cattedre dei bienni e delle classi di collegamento delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria superiore, gli insegnanti di cui all'articolo 2 sono collocati in una unica graduatoria nazionale per ciascuna classe di concorso. Le graduatorie di cui al comma precedente sono compilate secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 603.
Testo in vigore dal 26 aprile 1968 al 16 dicembre 2010
