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Gli insegnanti di cui al precedente articolo 1 e, limitatamente alle cattedre dei bienni e delle classi di collegamento delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria superiore, gli insegnanti di cui all'articolo 2 sono collocati in una unica graduatoria nazionale per ciascuna classe di concorso. Le graduatorie di cui al comma precedente sono compilate secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Testo in vigore dal 26 aprile 1968 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-04-02;468~art4 · fonte del testo