Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 aprile 1968 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Ai fini dell'immissione in ruolo, qualora vengano create nuove cattedre o modificate quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato a definire con proprio decreto la corrispondenza, all'interno di ciascun ruolo, fra le graduatorie compilate ai sensi dell'articolo che precede e le nuove cattedre.

Testo in vigore dal 26 aprile 1968 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-04-02;468~art5 · fonte del testo