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Ai fini dell'immissione in ruolo, qualora vengano create nuove cattedre o modificate quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato a definire con proprio decreto la corrispondenza, all'interno di ciascun ruolo, fra le graduatorie compilate ai sensi dell'articolo che precede e le nuove cattedre.
Testo in vigore dal 26 aprile 1968 al 16 dicembre 2010
