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Il Ministro per la pubblica istruzione determina con propri decreti, previa detrazione delle cattedre messe a concorso prima dell'entrata in vigore della presente legge, il numero delle cattedre reperibili secondo le norme previste dai commi secondo e terzo dell'articolo 8 della legge 25 luglio 1966, n. 603. Il cinquanta per cento delle cattedre di cui al precedente comma sara' assegnato in base alla presente legge, ed il rimanente cinquanta per cento sara' riservato ai concorsi ordinari. Per ciascuna classe di concorso la presente legge sara' applicata soltanto dopo l'esaurimento delle graduatorie per le relative cattedre compilate in base alla legge 28 luglio 1961, n. 831. Le riserve di posti previste dagli articoli 16, 18, 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831 e successive modificazioni, ivi comprese quelle fissate per le materie la cui corrispondenza e' stata disposta dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193, a favore degli insegnanti inclusi nelle graduatorie compilate in base alla suddetta legge 28 luglio 1961, n. 831, sono elevate al 50 per cento delle cattedre che si renderanno disponibili all'inizio di ogni anno scolastico a partire dal 1967-68.

Testo in vigore dal 26 aprile 1968 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-04-02;468~art6 · fonte del testo