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Coloro che per insufficienza di cattedre non conseguono la nomina in conformita' delle disposizioni della presente legge, conservano titolo all'assunzione in ruolo, a partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui avra' inizio il conferimento delle nomine per ciascuna delle graduatorie di cui all'articolo 4, per le cattedre reperite ai sensi dell'articolo precedente, e nel limite del 50 per cento delle cattedre disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi. Gli insegnanti non di ruolo possono ottenere l'immissione in ruolo ai sensi della presente legge anche se abbiano superato il limite massimo di eta' stabilito per l'ammissione ai concorsi.
Testo in vigore dal 26 aprile 1968 al 16 dicembre 2010
