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Le disposizioni della presente legge si applicano agli insegnanti tecnico-pratici di ruolo e non di ruolo in possesso dei requisiti di servizio previsti dall'articolo 1, limitatamente ai posti per i quali, in concorsi per esami a posti nelle scuole secondarie superiori, abbiano conseguito l'idoneita', ovvero riportato una valutazione di almeno sessanta centesimi, con non meno di sei decimi in ciascuna prova.
Testo in vigore dal 26 aprile 1968 al 16 dicembre 2010
