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Gli insegnanti che intendano avvalersi dei benefici di cui al precedente articolo devono, a pena di decadenza, inoltrare domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell'ordinanza di cui al seguente comma: la domanda puo' essere inoltrata al provveditore agli studi di non piu' di tre Province, ivi compresa quella di residenza. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per la pubblica istruzione fissera' con propria ordinanza le modalita' del concorso, nonche' il numero dei posti disponibili in ciascuna Provincia e nella Regione autonoma della Valle d'Aosta per ogni tipo di insegnamento e il punteggio da attribuirsi alle qualifiche riportate dagli insegnanti. Gli insegnanti non di ruolo di cui al precedente articolo possono ottenere l'immissione in ruolo ai sensi della presente legge anche se abbiano superato il limite massimo di eta' stabilito per l'ammissione ai concorsi.
Testo in vigore dal 5 agosto 1966 al 16 dicembre 2010
