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Sono validi, per i singoli insegnamenti, i titoli di abilitazione che davano accesso all'insegnamento delle discipline o gruppi di discipline dei soppressi ruoli delle preesistenti scuole medie, scuole e corsi secondari di avviamento professionale, scuole d'arte, dichiarati rispettivamente corrispondenti ai ruoli della scuola media, istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1962, numero 1859, dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni. Per la cattedra di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali della scuola media si considera abilitazione corrispondente, oltre le abilitazioni di cui al precedente comma, quella conseguita per l'insegnamento della matematica, nozioni di contabilita', scienze naturali e merceologia nella scuola professionale. Potranno essere inclusi in graduatorie separate e successive rispetto a quelle comprendenti gli aspiranti di cui ai precedenti articoli, gli insegnanti che abbiano i requisiti indicati nel primo comma del precedente articolo 1, i quali siano in possesso di abilitazione allo insegnamento per cattedre di istruzione secondaria, relativa a materie delle quali almeno una coincida con una delle materie che costituiscono la cattedra cui aspirano. L'abilitazione per le materie tecniche commerciali, industriali, agrarie e marinare, l'abilitazione in fisica, nonche' qualsiasi abilitazione che comprenda le scienze naturali, deve essere considerata relativa a materia coincidente con matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali. L'abilitazione all'insegnamento della storia dell'arte deve essere considerata relativa a materia coincidente con l'italiano, il latino, la storia, l'educazione civica e la geografia. Gli aspiranti di cui ai precedenti comma devono essere in possesso del titolo di studio richiesto per il conseguimento dell'abilitazione corrispondente alla cattedra cui aspirano.

Testo in vigore dal 5 agosto 1966 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-07-25;603~art3 · fonte del testo