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Gli insegnanti di ruolo nella scuola media statale, che abbiano superato il periodo di straordinariato, possono chiedere al provveditore delle Province di titolarita' di essere comandati, con provvedimento confermabile di anno in anno, in cattedre o in posti di insegnamento, che diano diritto a trattamento di cattedra, di istituti di istruzione secondaria superiore, di classi di collegamento, di ginnasio e di istituti professionali per i quali siano in possesso del titolo di abilitazione di insegnamento, sempreche' non vi siano nella Provincia insegnanti non di ruolo forniti di tale titolo. Tale assegnazione sara' disposta dai provveditori agli studi sulla base di norme che saranno fissate con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione. Ai fini di cui ai precedenti comma le abilitazioni per la scuola tecnica sono valide per il comando negli Istituti professionali. Per il trattamento giuridico ed economico degli insegnanti di cui ai precedenti comma, si applicano i criteri fissati dagli articoli 2 e 3 della legge 4 giugno 1962, n. 585.

Testo in vigore dal 5 agosto 1966 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1966-07-25;603~art5 · fonte su Normattiva