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I provveditori agli studi, e per la Valle d'Aosta, il sovrintendente alla pubblica istruzione, inoltreranno al Ministro per la pubblica istruzione, ai fini della nomina in ruolo, le graduatorie da loro compilate ai sensi del precedente articolo 4 e le proposte di nomina formulate sulla base delle graduatorie stesse. Gli aspiranti per i quali non sia stato possibile formulare la proposta di nomina in seguito all'esaurimento dei posti disponibili nelle singole Province, saranno inclusi, in base al punteggio loro assegnato, in una unica graduatoria nazionale, da sottoporre al visto ed alla registrazione della Corte dei conti, e saranno nominati nelle Province nelle quali siano rimasti posti disponibili. Coloro che per insufficienza di cattedre non conseguano la nomina, conservano titolo all'assunzione in ruolo, secondo l'ordine della graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del 40 per cento delle cattedre disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi. Per le materie di insegnamento per le quali non siano esaurite le graduatorie di cui agli articoli 16, 18, 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, la presente legge avra' applicazione dopo l'esaurimento delle stesse graduatorie.

Testo in vigore dal 5 agosto 1966 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-07-25;603~art6 · fonte del testo