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Agli insegnanti elementari laureati da almeno quattro anni che siano nel ruolo della scuola primaria da almeno un quadriennio e agli insegnanti non abilitati che, in possesso del prescritto titolo di studio, abbiano prestato servizio nelle scuole secondarie o di istruzione artistica per almeno quattro anni con qualifica non inferiore a "buono", e' riservata una sessione di esami di abilitazione relativi alle materie di insegnamento nella scuola media, da indirsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione entro il 31 dicembre 1967. Per gli insegnanti ex combattenti ed assimilati, per le vedove e gli orfani di guerra e per i perseguitati politici e razziali, il servizio complessivo prescritto dal precedente comma e' ridotto ad anni tre. Gli insegnanti che abbiano superato con esito positivo l'esame di abilitazione di cui al primo comma del presente articolo saranno inclusi, ai fini della nomina mi ruolo, in graduatorie nazionali compilate in base ai criteri indicati nel precedente articolo 4. Tali graduatorie saranno utilizzate dopo l'esaurimento di quelle compilate ai sensi degli articoli 4 e 6 della presente legge. Anche agli insegnanti di cui al presente articolo si applicano le norme contenute nel terzo comma del precedente articolo 6 e nel terzo comma del precedente articolo 2.
Testo in vigore dal 5 agosto 1966 al 16 dicembre 2010
