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Le riserve di posti previste dagli articoli 16, 18, 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni, ivi comprese quelle fissate per le materie la cui corrispondenza e' stata disposta dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193 a favore degli insegnanti inclusi nelle graduatorie compilate in base alla suddetta legge 28 luglio 1961, n. 831, sono elevate al 40 per cento delle cattedre che si renderanno disponibili all'inizio di ogni anno scolastico a partire dal 1966-67. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro per la pubblica istruzione procedera' al reperimento di tutti, i posti di insegnamento di fatto funzionanti che siano corrispondenti a cattedre di ruolo ordinario. Nei posti cosi' reperiti vengono istituite cattedre di ruolo organico, con decorrenza dal 1 ottobre dell'anno successivo, mediante decreto emanato dal Ministro per la pubblica istruzione. Le nomine in ruolo conseguenti alla presente legge hanno decorrenza, agli effetti giuridici dal 1 ottobre successivo alla entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 5 agosto 1966 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-07-25;603~art8 · fonte del testo