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A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il secondo comma dell'articolo 4 della legge 4 febbraio 1963, n. 120, e' sostituito dal seguente: "Ai medesimi si applicano, altresi', le disposizioni vigenti per gli insegnanti di ruolo, relativamente ai congedi al trattamento di previdenza, di quiescenza e di assistenza".
Testo in vigore dal 20 agosto 1973 al 22 dicembre 2008
