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Per i suddetti concorsi saranno compilate singole graduatorie relative ad ogni materia o gruppo di materie impartite negli istituti di istruzione artistica. Ai fini della inclusione nella graduatoria, i titoli di servizio prestato in qualita' di assistente sono valutati per la meta' rispetto ai titoli di servizio di insegnante. Gli aspiranti che partecipano a diversi concorsi accettando una nomina decadono dalle graduatorie degli altri concorsi nonche' da quelle compilate ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831. Per l'immissione in ruolo, qualora vengano creati o modificati nuovi posti o cattedre, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sara' definita la corrispondenza fra i posti e le cattedre esistenti e quelli di nuova istituzione.
Testo in vigore dal 11 aprile 1968 al 16 dicembre 2010
