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Il Ministro per la pubblica istruzione determina con propri decreti le modalita' per l'espletamento dei concorsi di cui all'articolo 1, nonche' il numero delle cattedre e dei posti reperibili per l'applicazione della presente legge, previa detrazione dei posti e delle cattedre messe a concorso prima della entrata in vigore della legge medesima. Il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato ad istituire cattedre e posti di insegnamento di ruolo negli istituti di istruzione artistica, quando essi abbiano funzionato nel triennio dal 1964-65 al 1966-67 per il numero delle ore stabilite dagli ordinamenti in vigore.

Testo in vigore dal 11 aprile 1968 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;359~art4 · fonte del testo