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Il 50 per cento delle cattedre e dei posti di cui al precedente articolo sara' assegnato in base alla presente legge, il rimanente 50 per cento sara' riservato ai concorsi ordinari. Nel caso in cui le graduatorie, compilate per cattedre o posti ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, non siano esaurite, il 20 per cento delle cattedre e dei posti di cui al precedente articolo sara' assegnato in base alla presente legge; il 40 per cento sara' riservato per l'esaurimento delle graduatorie compilate ai sensi della predetta legge 28 luglio 1961, n. 831, e il rimanente 40 per cento sara' riservato ai concorsi ordinari.

Testo in vigore dal 11 aprile 1968 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;359~art5 · fonte del testo