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Coloro che, per insufficienza di cattedre, non conseguono la nomina in conformita' delle disposizioni della presente legge, conservano titolo all'assunzione in ruolo per un quinquennio, a partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui avra' inizio il conferimento delle nomine per ciascuna delle graduatorie di cui all'articolo 3, per le cattedre e per i posti reperiti ai sensi dell'articolo 4, nel limite delle percentuali previste dallo articolo 5, all'inizio degli anni scolastici successivi. Gli aspiranti non di ruolo possono ottenere l'immissione in ruolo ai sensi della presente legge, anche se abbiano superato il limite massimo di eta' stabilito per l'ammissione ai concorsi.

Testo in vigore dal 11 aprile 1968 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;359~art6 · fonte del testo