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Chiunque intenda vendere o dare in locazione macchine elettriche bollatrici deve ottenere dall'Amministrazione finanziaria la preventiva approvazione del tipo. A tal uopo deve presentare, per l'esame tecnico, una macchina campione completa, con tutti i suoi accessori, la quale rimane in deposito presso l'Amministrazione, senza che spetti per cio' al concessionario alcun compenso. Le macchine devono offrire assoluta garanzia di perfetto funzionamento ed essere atte ad imprimere l'impronta rappresentativa dell'importo del tributo ed un bollo a calendario.
Testo in vigore dal 14 febbraio 1962 al 22 dicembre 2008
