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Il giudizio dell'Amministrazione finanziaria sull'ammissibilita' o meno delle macchine bollatrici e' insindacabile. L'approvazione dei tipi di macchine, con l'autorizzazione alla vendita o noleggio, e' data con decreto del Ministro per le finanze.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1962 al 22 dicembre 2008

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