Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 1962 al 22 dicembre 2008. 100 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il concessionario deve dare partecipazione all'Amministrazione finanziaria con lettera raccomandata di ogni vendita, locazione o cessione di macchine bollatrici indicando il nome ed il domicilio dell'acquirente, locatario o cessionario. Indipendentemente dalle pene previste dal Codice penale, il concessionario e' responsabile, in solido con l'utente, della imposta di bollo e delle sanzioni non aventi carattere penale conseguenti ad evasioni ed abusi resi possibili per difetti di costruzione o per imperfetto funzionamento delle macchine o per abusiva fornitura di punzoni in violazione al disposto del secondo comma dell'articolo 4 o per omissione della partecipazione di cui al primo comma del presente articolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-01-24;22~art5 · fonte del testo