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I punzoni forniti all'utente rimangono di proprieta' dell'Amministrazione e debbono esserle restituiti quando sono sostituiti da altri o cessi, per qualsiasi ragione, l'uso della macchina. L'utente e' obbligato a chiedere, pagando il corrispettivo stabilito, nuovi punzoni in sostituzione di quelli eventualmente deteriorati.
Testo in vigore dal 14 febbraio 1962 al 22 dicembre 2008
