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Il Ministro per le finanze e' autorizzato a stabilire con proprio decreto le caratteristiche tecniche delle macchine elettriche bollatrici e a fissare le norme per il loro impiego nonche' per il versamento della imposta di bollo dovuta in relazione al loro funzionamento.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1962 al 22 dicembre 2008

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