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Salvo le maggiori incombenze prescritte dagli articoli 36, 37 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, circa la installazione dei servizi necessari alla milizia personale dei lavoratori, l'esercente delle attivita' disciplinate dalla presente legge e' tenuto in tutti i casi a provvedere affinche' gli operai possano durante il lavoro, alla fine di questo, e prima dei pasti, praticare almeno la pulizia delle mani. L'esercente e' tenuta a mettere a disposizione dei lavoratori acqua in quantita' sufficiente, nonche' i detersivi idonei e i mezzi per asciugarsi.

Testo in vigore dal 9 agosto 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-07-19;706~art10 · fonte del testo