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Gli operai addetti ai lavori di pittura implicanti l'uso di preparati piombiferi, di cui all'articolo 1, devono essere forniti, e fare uso, di idoneo abito da lavoro il quale deve essere tenuto in condizioni di pulizia. I vestiti personali tolti dall'operaio durante il lavoro devono essere posti al riparo dal pericolo di imbrattamento col materiale nocivo usato per la pittura.

Testo in vigore dal 9 agosto 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-07-19;706~art9 · fonte del testo