Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 novembre 1975 al 5 ottobre 2020. Leggi il testo vigente →

L'esercente di un impianto nucleare e' responsabile, in conformita' della presente legge, di ogni danno alle persone o alle cose causato da un incidente nucleare avvenuto nell'impianto nucleare o connesso con lo stesso. Si considera connesso con l'impianto nucleare il danno cagionato direttamente dai combustibili nucleari o dai prodotti o rifiuti radioattivi immagazzinati, abbandonati, sottratti o perduti. La responsabilita' dell'esercente non comprende i danni:

  • 1)all'impianto nucleare in se' e alle cose che si trovano sul luogo dell'impianto stesso e che sono o debbono essere utilizzate in rapporto con esso;
  • 2)nel caso previsto nel successivo art. 16, al mezzo di trasporto sul quale le materie nucleari si trovano al momento dell'incidente nucleare, se risulta provati che il danno e' causato da un incidente nucleare nel quale sono coinvolti sia combustibili nucleari, prodotti: o rifiuti radioattivi, detenuti nell'impianto nucleare, sia materie nucleari provenienti dall'impianto nucleare, salvo quanto altro previsto dal citato art. 16. Allorche' dei danni sono causati congiuntamente da un incidente nucleare e da un incidente diverso da un incidente nucleare, il danno causata da questo secondo incidente, nella misura in cui non puo' essere separato con certezza dal danno causato dall'incidente nucleare, e' considerato come un danno causato dall'incidente nucleare. Quando il danno e' causato congiuntamente, da un incidente nucleare e da una emissione di radiazioni ionizzanti, nessuna disposizione della presente legge limita o riduce in alcun modo la responsabilita' di chiunque per quanto riguarda la suddetta emissione di radiazioni ionizzanti. L'esercente di un impianto nucleare e', altresi', responsabile dei danni causati da radiazioni ionizzanti, emesse da qualsiasi sorgente radioattiva che si trovi nell'impianto nucleare. L'esercente di un impianto nucleare non e' responsabile dei danni causati da un incidente nucleare se tale incidente e' dovuto direttamente ad atti di conflitto armato, di ostilita', di guerra civile, di insurrezione o a cataclismi naturali di carattere eccezionale.

Testo in vigore dal 21 novembre 1975 al 5 ottobre 2020

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1860~art15 · fonte su Normattiva