Per il calcolo dei fondi da corrispondere in base alla presente convenzione sono presi in considerazione solo i diritti al risarcimento fatti valere entro un termine di 10 anni dall'incidente nucleare. Qualora il danno sia causato da incidente nucleare nel quale entrano in giuoco combustibili nucleari, prodotti o residui radioattivi che al momento dell'incidente erano sottratti, smarriti o abbandonati e non ancora recuperati, tale termine decorre dal momento del furto, della perdita o dell'abbandono. Il termine e' inoltre prorogato nei casi e alle condizioni di cui all'articolo 8 b) della convenzione di Parigi. Malgrado la scadenza del termine suddetto saranno tuttavia prese in considerazione, secondo le condizioni previste dall'articolo 8 d) della convenzione di Parigi, le domande supplementari di cui a detto articolo.
Testo vigente dal 27 aprile 1974
